Rinuncia diritto di prelazione
I soggetti proprietari di alloggi realizzati in edilizia convenzionata e concessi in diritto di proprietà o di superficie, che intendono vendere l’alloggio prima della scadenza del termine convenzionale, devono chiedere all'Amministrazione la rinuncia al diritto di prelazione, se prevista in convenzione, e la determinazione del prezzo massimo al quale può essere venduto o locato l’alloggio.
Il prezzo massimo di vendita è calcolato nel rispetto dei parametri indicati nella convenzione di concessione.
Presentazione
La richiesta deve essere presentata all'ufficio protocollo del Comune:
- in forma cartacea all'Ufficio Protocollo;
- per via telematica via mail all'indirizzo protocollo@sandonadipiave.net;
- per via telematica via PEC all'indirizzo protocollo.comune.sandonadipiave.ve@pecveneto.it;
Iter
Il Comune, entro 30 giorni dalla richiesta, con determinazione dirigenziale, si pronuncia in merito alla rinuncia del diritto di prelazione e determina il prezzo massimo di cessione.
Durata massima del procedimento amministrativo
30 giorni
Pagamenti
- Marca da bollo da €. 16,00
Moduli da compilare e documenti da allegare:
- Richiesta di rinuncia all’esercizio del diritto di prelazione e di determinazione del prezzo massimo di cessione di alloggio in edilizia convenzionata che si intende alienare.
- copia certificato o SCIA di abitabilità o titolo edilizio dell'immobile;
- copia atto di proprietà;
- copia delle schede catastali;
- copia atto d'obbligo o convenzione;
- copia tabella millesimale condominiale relativa alla proprietà;
- Fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità valido.
Norme
- Legge 22 ottobre 1971, n. 865;
- Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
- Legge Regionale Veneto, 9 settembre 1999, n. 42
Allegati: