Disciplina delle locazioni immobili adibiti ad uso abitativo

Per la locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo esistono diverse possibili forme contrattuali (come previsto dalla legge 431/98 che regola le locazioni degli  immobili). Nel caso di Contratti concertati, i canoni devono essere compresi entro limiti minimi e massimi, determinati sulla base di accordi raggiunti in sede locale tra organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini. I contratti si dividono in uso abitativo, uso transitorio e uso studenti universitari.

Per tali tipi di contratti il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ha stabilito i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione agevolati ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge 9/12/1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari ai sensi dell’art. 5, commi 1, 2 e 3, della stessa legge.

Per stipulare le tre tipologie di contratti concertati devono essere utilizzati i contratti tipo, approvati unitamente all’accordo territoriale, che sono a disposizione, insieme al testo dell’accordo, alla zonizzazione della città e alle tabelle per la determinazione del canone, presso le Organizzazioni della proprietà e degli inquilini, e sono riportati in allegato.

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